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Gancio di traino
Si tratta di un dispositivo, generalmente del tipo a sfera,
che permette il traino di rimorchi leggeri con massa massima a pieno carico
non superiore a 750 kg (come i carrelli appendice o i rimorchi denominati TATS
per trasporto di attrezzature turistico - sportive) o comunque rimorchi di
massa massima complessiva non superiore alle 3,5 t muniti di sistema di frenatura
ad inerzia.
Il dispositivo gancio di traino rientra nei casi previsti dall’articolo
78 del Codice della Strada e la sua installazione o disinstallazione prevede
sempre un aggiornamento della carta di circolazione a seguito di una visita e
prova di collaudo da effettuarsi a cura della motorizzazione civile.
L’omologazione del veicolo deve prevedere la massa rimorchiabile.
Di seguito sono specificate le procedure da seguire per i vari casi.
INSTALLAZIONE
DEL GANCIO
Per essere ammessi al collaudo di installazione del dispositivo di traino occorre la seguente documentazione:
- Domanda redatta sul modello TT 2119 compilato dal proprietario del veicolo;
- Dichiarazione di montaggio a regola d’arte e secondo le prescrizioni del costruttore rilasciata dall'installatore;
- Documentazione tecnica del dispositivo installato completa di tutti i dati tecnici utili per la verifica (rilasciata dal costruttore);
- Fotocopia della carta di circolazione;
- Attestazioni dei versamenti effettuati secondo lo schema riportato nella sottostante tabella:
euro
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conto corrente n. |
note
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25,00
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9001 |
tariffa motorizzazione
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16,00
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4028 |
imposta bollo
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Una volta compilato il modello di domanda, a cui si allega
tutta la documentazione descritta, si può prenotare presso l’apposito
sportello la data in cui sottoporre il veicolo al collaudo.
Superato il collaudo è previsto il rilascio di un tagliando autoadesivo
da apporre sulla carta di circolazione.
Il tagliando viene rilasciato, di norma, in giornata; al suo posto può essere
rilasciato un permesso provvisorio di circolazione valido per il successivo
ritiro del nuovo documento.
ELIMINAZIONE DEL GANCIO
Si tratta di un semplice ripristino delle condizioni iniziali.
Di solito questa operazione si abbina con quella dell’eliminazione del
carrello appendice.
La documentazione da produrre è la seguente:
- Domanda redatta sul modello TT 2119 compilato dal proprietario del veicolo;
- Dichiarazione dell’officina che ha eseguito a perfetta regola d’arte i lavori di eliminazione del dispositivo di traino e di ripristino delle condizioni originarie;
- Carta di circolazione originale;
- Attestazioni dei versamenti effettuati secondo lo schema riportato nella sottostante tabella:
euro
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conto corrente n. |
note
|
25,00
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9001 |
tariffa motorizzazione
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16,00
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4028 |
imposta bollo
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Superato il collaudo è previsto il rilascio di un duplicato
della carta di circolazione.
Il duplicato della carta di circolazione viene rilasciato, di norma, in giornata;
al suo posto può essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione
valido per il successivo ritiro del nuovo documento.
NOTA: i veicoli omologati secondo la direttiva globale europea n. 2001/116/CE, possono essere dotati fin dall’origine della struttura di traino e pertanto se il gancio installato è quello previsto dall’omologazione non occorre il collaudo per l’aggiornamento della carta di circolazione purché questo risulti, da documentazione certa, già installato al momento della prima immatricolazione.

